Sez. 1, Sentenza n. 9240 del 17/09/1997 (Rv. 508070 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Decreti del tribunale in ordine circa all'esecuzione del concordato - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Contestazioni circa la misura dei crediti soddisfatti - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, durante l'esecuzione del concordato fallimentare, dispone l'utilizzazione per la ripartizione tra i creditori dell'attivo sopravvenuto all'omologazione, in quanto tale decreto, manifestazione dei poteri amministrativi di cui il tribunale è investito a norma dell'art. 23 legge fall., non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. Peraltro, in tema di concordato fallimentare, le contestazioni relative alla misura in cui i crediti devono essere soddisfatti in base alla sentenza di omologazione devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)