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Sez. 1, Sentenza n. 11866 del 20/09/2001 (Rv. 549365 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Disciplina applicabile - Individuazione - Disciplina urbanistica - Sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su di una zona urbanistica - Norma di cui all'art. 4 comma nono legge n. 10/1977 e norme regionali ad essa assimilabili - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549365-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'indennità di esproprio di un'area originariamente sottoposta a vincolo conformativo poi divenuto inefficace (nella specie, per decorso del quinquennio dall'approvazione del P.R.G.) va determinata secondo i criteri fissati dall'art. 5 bis della legge 352/1992, non spiegando, all'uopo, influenza il disposto dell'art. 4 comma nono della legge 10/1977 (ovvero di disposizioni analoghe, quale, nella specie, l'art. 1 della legge regionale toscana 10/1979, che considera zone agricole tutte le aree esterne ai centri abitati perimetrati nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici), attesone il carattere di norma non già conformativa (e perciò idonea a realizzare l'assetto del territorio alla stregua dell'attività pianificatoria propria degli strumenti urbanistici), bensì transitoria, con finalità meramente cautelari di salvaguardia, in attesa della definitiva destinazione del territorio, attraverso gli idonei strumenti urbanistici, da parte degli enti territoriali.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)