Sez. 1, Sentenza n. 4513 del 05/03/2004 (Rv. 570804 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Disciplina prevista dall'art. 4 legge n. 10/1977 e dall'art. 4 legge reg. Campania n. 17/1982 - Carattere conformativo - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, alla disposizione contenuta nell'art. 4, ult. comma, della legge n. 10 del 1977, che stabilisce, quanto alle aree situate fuori dal perimetro dei centri abitati, che "l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0, 03 per metro quadrato di area edificabile" - disposizione sostanzialmente riprodotta dall'art. 4 della legge della Regione Campania 20 marzo 1982, n. 17 - non può attribuirsi carattere di regolamentazione urbanistica, ovvero carattere conformativo idoneo a realizzare l'assetto complessivo del territorio, rilevante ai fini della determinazione dell'indennità dovuta in materia di esproprio, trattandosi di una disciplina interinale con finalità meramente cautelari di salvaguardia, in attesa della definitiva destinazione del territorio con l'approvazione di un valido strumento urbanistico da parte della Pubblica Amministrazione, onde tale regime, vuoi a causa della sua provvisorietà, vuoi a causa delle stesse incertezze legate al futuro contenuto dello strumento urbanistico, non rappresenta una condizione normale dell'area e, costituendo piuttosto una situazione eccezionale e transeunte, non può essere assimilato alle limitazioni dello "ius aedificandi" introdotte dalla legge o dallo strumento urbanistico quali elementi conformativi della proprietà.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Campania 20/03/1982 num. 17 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)