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Sez. 1, Sentenza n. 3724 del 25/02/2004 (Rv. 570476 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Stralcio dell'area dallo strumento urbanistico - Valutazione della edificabilità del suolo - Edificabilità di fatto - Rilevanza suppletiva - Disciplina ex art. 4 legge n. 10 del 1977 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570476-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'indennità di esproprio di un'area in ordine alla quale sia venuto a mancare lo strumento urbanistico (nella specie per stralcio dal piano di fabbricazione) va determinata, secondo il disposto dell'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992), in base al criterio della edificabilità "di fatto", applicabile in via suppletiva in assenza di una classificazione del suolo da parte della pianificazione urbanistica, non spiegando all'uopo influenza il disposto dell'art. 4, ult. comma, della legge n. 10 del 1977, che ha carattere di norma non già conformativa, bensì transitoria con finalità meramente cautelari di salvaguardia.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)