Sez. L, Sentenza n. 19923 del 22/09/2014 (Rv. 632791 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corresponsione di retribuzione superiore a quella prevista dal c.c.n.l. - Legittimità - Eventuale errore - Onere probatorio - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)