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Sez. L, Sentenza n. 13235 del 09/06/2009 (Rv. 608821 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Principio dell'irripetibilità di somme retributive indebitamente ricevute in buona fede - Applicabilità al personale medico convenzionato - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608821-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il principio generale dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede dai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione è applicabile anche al medico convenzionato con la A.U.S.L., sempre che la ripetizione sia idonea a comprometterne in modo irreparabile le esigenze di vita in rapporto ai ricavi della sua complessiva attività professionale, assumendo carattere subordinato - rispetto all'accertamento di tale presupposto - l'indagine sul requisito, pure necessario, della buona fede dell'"accipiens".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)