Sez. 3, Sentenza n. 8767 del 03/09/1998 (Rv. 518600 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario o facoltativo - Inapplicabilità nei giudizi avanti al giudice di pace.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 46 cod. proc. civ. il quale nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi avanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo di competenza, deve considerarsi tuttora vigente non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della cit. legge 374 né potendo dalla stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)