Sez. U, Sentenza n. 12542 del 14/12/1998 (Rv. 521618 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza sulla competenza - Regolamento (necessario o facoltativo) di competenza - Inammissibilità - Conversione del ricorso in ricorso ordinario per Cassazione - Controversia di valore superiore a lire due milioni - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 46 del cod. proc. civ. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia. Consegue che il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del giudice di pace è inammissibile; trattandosi poi di controversia di valore superiore alle lire due milioni, il relativo ricorso non è convertibile in ricorso ordinario per cassazione, per essere proponibile l'appello avverso la sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)