Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 13/03/1998 (Rv. 513641 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Disciplina ex art. 46 cod proc. civ. nel testo risultante dal sopravvenuto art. 39 legge n. 374 del 1991- Persistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 46 del cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articolo 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374 né potendo dalla stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell'intera materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)