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Sez. 3, Ordinanza n. 5647 del 12/03/2026 (Rv. 678969-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE | Comunione ordinaria - Affitto di fondo rustico - Pattuizione di durata inferiore a 15 anni senza assistenza - Conseguenze - Sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. - Mancanza di unanimità ex art. 1108, comma 3, c.c. - Conseguenze. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - In genere. CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678969-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE

Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato per una durata inferiore a quella legale senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, come richiesto dagli artt. 45 e 58 della l. n. 203 del 1982, che, per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla, abbia assunto la durata legale quindicennale è assoggettato al regime di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., che richiede il consenso unanime dei comproprietari, con la conseguenza che, ove concluso senza unanimità, è valido ma inefficace (inopponibile) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, secondo lo schema della gestione di affari altrui.

Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge del 1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge del 1982 num. 203 art. 58, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)