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Sez. U, Ordinanza n. 17207 del 14/11/2003 (Rv. 568170 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 362, primo comma n. 1, cod. proc. civ. - Natura - Mezzo di impugnazione - Esclusione - Strumento di denunzia dei conflitti positivi o negativi in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto - Configurabilità passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto - Configurabilità - Notifica del ricorso - Disposizioni sulle notificazioni in generale - Applicabilità - Onere per il ricorrente di notifica personale alla parte - Sussistenza - Notifica al procuratore della parte nei giudizi conclusi con le decisioni in conflitto - Inesistenza e non mera nullità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568170-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, primo comma n. 1, cod. proc. Civ. - quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari - non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che lo stesso, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale, deve essere notificato alla parte personalmente ed è inammissibile, per inesistenza (e non mera nullità) della notificazione, qualora questa sia stata effettuata al procuratore che in rappresentanza di tale parte si sia costituita nell'uno o nell'altro dei giudizi a conclusione dei quali si è verificato il conflitto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)