diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23384 del 11/09/2008 (Rv. 604919 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Notificazione del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. al procuratore e non alla parte personalmente - Nullità - Sanatoria o rinnovazione - Necessità di preventiva verifica della convertibilità del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604919-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, primo comma n. 1, cod. proc. civ. - quale rimedio per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo, indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari - non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale, deve essere notificato alla parte personalmente. Laddove, tuttavia, la notificazione sia stata eseguita presso il procuratore costituito, prima ancora di verificare la possibilità di sanatoria o di rinnovazione della notifica nulla, è necessario accertare se sussistano le condizioni di conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per la cui proposizione le notificazioni dell'atto introduttivo presso il procuratore sarebbero valide. (Nella specie, la S.C., in applicazione del su esteso principio, ha riconosciuto la convertibilità del ricorso, ritenendo il conflitto di giurisdizione denunciato meramente virtuale e non reale, poiché una delle decisioni era costituita dalla dichiarazione di inammissibilità di ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al T.A.R., inidonea al giudicato, decidendo quindi nel merito della questione di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)