Sez. 1, Sentenza n. 2469 del 19/02/2003 (Rv. 561027 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Ratifica da parte di un consorzio, una volta costituitosi, delle obbligazioni assunte dall'agente in suo nome e nel suo interesse - Obbligazione solidale ad interesse soggettivo tra il precedente ed il nuovo obbligato - Configurabilità - Rapporti interni - Diritto di regresso integrale - Sussistenza - Prescrizione dell'azione di regresso - Decorrenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Ove l'obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell'interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l'affiancamento, non già la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato - che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ. -, e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietà, sia pure ad interesse unisoggettivo; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento può dirsi concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del "solvens" ad agire verso l'obbligato principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)