Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/03/2001 (Rv. 545261 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Azione di regresso tra condebitori - Fondamento - Diritto di surrogazione legale in base all'art. 1203 n.3 cod. civ. - Conseguenze - Eccezioni opponibili dal condebitore escusso - Prescrizione dell'azione - Decorrenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 cod. civ., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 cod. civ., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione. In tale azione, inoltre, il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)