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Sez. 2, Sentenza n. 4367 del 30/07/1982 (Rv. 422348 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LA DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEI DIFETTI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA EX ART. 1668 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - COMPATIBILITÀ CON LA DISCIPLINA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422348-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LA DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEI DIFETTI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA EX ART. 1668 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - COMPATIBILITÀ CON LA DISCIPLINA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONSEGUENZE.*

L'art. 1668 cod. civ., ove regola la garanzia dell'appaltatore per i difetti dell'opera, con l'Obbligo di eliminare i difetti stessi a proprie spese, ma con esclusione del risarcimento del danno, nemmeno a titolo di rimborso di spese di rifacimenti che il committente abbia provveduto a far eseguire direttamente, riguarda il solo caso in cui la garanzia per tali difetti venga invocata in Mancanza od a prescindere dalla colpa dell'appaltatore medesimo. Tale norma, pertanto, si aggiunge e non deroga alla normale disciplina in tema di responsabilità per inadempimento colpevole, con la conseguenza che al committente, il quale deduca la colpa dell'appaltatore (da presumersi fino a prova contraria) per vizi o difformità dell'opera, ovvero anche per l'inosservanza del suddetto debito di garanzia, consistente nella mancata esecuzione delle riparazioni richieste nel congruo termine all'uopo assegnato, devono riconoscersi le ordinarie azioni di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto, oltre che di esecuzione in Forma specifica, secondo le regole generali dell'inadempimento contrattuale. (V 3315/80, mass n 407123; (V 1386/79, mass n 397681; (V 964/75, mass n 374364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)