Sez. 2, Sentenza n. 964 del 14/03/1975 (Rv. 374364 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ELIMINAZIONE DEI VIZI - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - INOSSERVANZA - ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE - APPLICABILITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ELIMINAZIONE DEI VIZI - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - INOSSERVANZA - ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE - APPLICABILITA.*
L'art 1668, primo comma, cod civ, quando prescrive l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore, non richiede che i vizi debbano essere eliminati da un terzo e che l'appaltatore sia soltanto tenuto al rimborso della spesa relativa, ma deve essere inteso nel senso che l'appaltatore e tenuto anzitutto ad eseguire egli stesso le opere di correzione o di riparazione senza diritto ad ulteriore compenso, e che, a seguito del suo rifiuto, il committente, il quale non intenda limitarsi a richiedere il risarcimento dei danni, puo avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2931
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)