Sez. 3, Sentenza n. 16568 del 25/11/2002 (Rv. 558685 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto commutativo - Assunzione di rischio estraneo al tipo - Tipo contrattuale - Modifica - Autonomia privata - Esplicazione - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)