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Sez. 2, Sentenza n. 8357 del 24/08/1998 (Rv. 518297 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - IN GENERE | A titolo oneroso, misto con donazione - Ammissibilità - Accertamento del giudice del merito - Criteri - Conseguenze - Azione di riduzione degli eredi del vitaliziato - Donante - In parte qua - Esperibilità.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518297-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - IN GENERE

Alla stregua del principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di avvalersi di strumenti negoziali non tipizzati, è legittima la costituzione di una rendita vitalizia mista con donazione, da intendersi realizzata allorché le parti concludano una convenzione intesa a determinare, insieme allo scambio di attribuzioni patrimoniali tipicamente proprio del contratto di cui agli artt. 1872 e segg. cod. civ., un vantaggio di una di esse, correlativamente eliminando o affievolendo, nella globale economia del rapporto, l'elemento dell'"alea", che, con riguardo allo schema delineato dalle testè citate disposizioni, può ritenersi sussistente solo quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti impossibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti si accingono ad andare incontro, non anche quando, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la quantificazione degli oneri e vantaggi suddetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)