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Sez. 1, Sentenza n. 15370 del 22/07/2015 (Rv. 636156 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Assunzione di rischio estraneo al tipo contrattuale - Autonomia privata - Esplicazione - Configurabilità - Criterio della meritevolezza - Rispetto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636156-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Nell'esplicazione della loro autonomia privata, le parti di un contratto possono convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, purché nel rispetto del criterio della meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito che non aveva ravvisato l'esistenza "ex ante" di uno squilibrio tra le prestazioni delle parti di un contratto di finanziamento in lire con clausola parametrica in yen, avendo entrambe assunto il rischio delle oscillazioni del cambio, a quel tempo notoriamente più favorevole alla valuta straniera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)