Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 26/04/1979 (Rv. 398730 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESSO L'ABITAZIONE DEL DESTINATARIO MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO AD UN FAMILIARE - PROVA DELLA MANCANZA DI UN VINCOLO DI STABILE CONVIVENZA CON IL DESTINATARIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESSO L'ABITAZIONE DEL DESTINATARIO MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO AD UN FAMILIARE - PROVA DELLA MANCANZA DI UN VINCOLO DI STABILE CONVIVENZA CON IL DESTINATARIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
In tema d'imposte dirette, la notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata, ai sensi e sotto il vigore dell'art 38 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, presso l'abitazione del destinatario mediante consegna dell'atto ad un familiare, resta soggetta, in forza del rinvio disposto dalla citata norma, alle Disposizioni di cui allo art 139 secondo comma cod proc civ, e, pertanto, deve ritenersi affetta da nullita qualora l'interessato, contro le diverse affermazioni rese dal consegnatario e riportate nella relata di notifica dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale, dimostri che il consegnatario medesimo non fosse legato da un vincolo di stabile convivenza con esso destinatario, ma si trovasse in quella abitazione come ospite temporaneo. (V 764/77, mass n 384360; (V 887/74, mass n 368788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)