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Sez. 1, Sentenza n. 764 del 19/02/1977 (Rv. 384360 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONTRASTO CON LE INFORMAZIONI ASSUNTE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384360-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONTRASTO CON LE INFORMAZIONI ASSUNTE - NULLITA.*

La relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario fa fede, fino a querela di falso, dell'attivita svolta dall'ufficiale giudiziario medesimo, dei fatti avvenuti alla sua presenza, del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese, non anche della veridicita sostanziale di queste ultime. Pertanto, la notificazione al contribuente di una decisione di commissione tributaria, ove risulti in effetti eseguita, in contrasto con le informazioni assunte in Sede di relata, a mani di un parente che non sia convivente con il destinatario, e affetta da nullita, per violazione dell'art 139 cod proc civ, il quale e applicabile in materia fiscale, in forza del richiamo contenuto nell'art 38 primo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645. (V 887/74, mass n 368788; (V 574/67, mass n 326550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)