Sez. 1, Sentenza n. 887 del 29/03/1974 (Rv. 368788 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERSONE ABILITATE ALLA RICEZIONE NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO DEL DESTINATARIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERSONE ABILITATE ALLA RICEZIONE NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO DEL DESTINATARIO.*
A norma dell'art 139 cod proc civ, che trova applicazione alle notificazioni degli Atti riferentisi a materia tributaria, per effetto del richiamo contenuto nel'art 38, primo comma, DPR 29 gennaio 1958 n 645, le persone abilitate a ricevere la notificazione non sono quelle astrette al destinatario da un mero vincolo di parentela (persone di famiglia o addette alla casa) ma quelle che sono legate al destinatario stesso da un rapporto di convivenza o di dipendenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)