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Sez. L, Sentenza n. 3247 del 17/05/1980 (Rv. 407040 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - FATTO COSTITUTIVO - DIMENSIONI DELL'IMPRESA RIFERITE ALLE SINGOLE UNITA PRODUTTIVE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'ATTORE - POTERI ISTRUTTORI INTEGRATIVI DEL GIUDICE EX ART 421 COD PROC CIV - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - FATTO COSTITUTIVO - DIMENSIONI DELL'IMPRESA RIFERITE ALLE SINGOLE UNITA PRODUTTIVE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'ATTORE - POTERI ISTRUTTORI INTEGRATIVI DEL GIUDICE EX ART 421 COD PROC CIV - SUSSISTENZA.*

La sussistenza del presupposto relativo alle dimensioni della impresa, che deve peraltro essere riferito non all'intero complesso aziendale ma alle singole unita produttive, costituisce fatto costitutivo dell'Azione di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni, proposta ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, con la conseguenza che all'attore incombe il relativo Onere probatorio secondo la regola stabilita dall'art 2697 cod civ, salvi i poteri istruttori integrativi del giudice a norma dell'art 421 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)