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Sez. 2, Sentenza n. 24182 del 30/12/2004 (Rv. 578592 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Parte vittorioso in primo grado - Domande non esaminate perchè ritenute assorbite - Onere di riproposizione in appello - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2004-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578592-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

In tema di impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. la parte vittoriosa in primo grado, che intenda riproporre in appello le domande formulate in via subordinata e ritenute assorbite dall'accoglimento di quella principale, pur non dovendo spiegare l'appello incidentale, ha l'onere di richiamarle espressamente in modo chiaro e preciso in qualsiasi scritto del giudizio entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, in modo da rendere inequivocabilmente intellegibile tale volontà alla controparte e al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)