Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 13/02/2002 (Rv. 552234 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Invalidità temporanea - Prova della attività lavorativa - Necessità - Conseguenze della mancanza di prova della attività lavorativa - Applicabilità del criterio del triplo della pensione sociale - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato, sul quale ultimo incombe in proposito uno specifico onere probatorio; in mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa del danneggiato non può quindi procedersi alla liquidazione del danno assumendo quale reddito il triplo della pensione sociale, giacché tale criterio concerne il reddito da lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)