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Sez. L, Sentenza n. 12646 del 17/12/1998 (Rv. 521736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Attuazione in base alla contrattazione aziendale secondo il criterio della turnazione - Pretesa del lavoratore di rientrare in azienda in virtù di tale criterio - Onere dello stesso di provare esclusivamente la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla rotazione - Deduzione da parte del datore di lavoro dell'esistenza di altri criteri concorrenti e prevalenti - Onere probatorio a carico del datore di lavoro stesso.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nel caso in cui il trattamento di cassa integrazione dei dipendenti debba attuarsi, in base alla contrattazione aziendale, secondo il criterio della turnazione, concorrente con i prevalenti criteri delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative aziendali e delle relative caratteristiche professionali dei lavoratori interessati alla turnazione, il lavoratore che pretenda di rientrare in azienda in virtù del primo di detti criteri deve provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre l'onere della prova dell'esistenza delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative nonché delle caratteristiche professionali impeditive della rotazione grava sul datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)