Sez. L, Sentenza n. 456 del 18/01/1983 (Rv. 425247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEI SETTORI INDUSTRIALI E COMMERCIALI - PRESTAZIONE DI LAVORO DEI "VIAGGIATORI" - MANCATA DETERMINAZIONE DI UN LIMITE LEGALE ALLA DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE - FISSAZIONE IN SEDE CONVENZIONALE DI UN LIMITE MASSIMO DI ORARIO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO OLTRE IL DETTO LIMITE MASSIMO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEI SETTORI INDUSTRIALI E COMMERCIALI - PRESTAZIONE DI LAVORO DEI "VIAGGIATORI" - MANCATA DETERMINAZIONE DI UN LIMITE LEGALE ALLA DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE - FISSAZIONE IN SEDE CONVENZIONALE DI UN LIMITE MASSIMO DI ORARIO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO OLTRE IL DETTO LIMITE MASSIMO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
In relazione ai lavoratori subordinati dei settori industriali e commerciali, la Mancanza della Determinazione di un limite legale alla durata giornaliera della prestazione di lavoro dei "viaggiatori" non è incompatibile con la sua fissazione in Sede convenzionale determinata dalla considerazione del carattere usurante della attività protratta oltre il limite pattuito, restando in tal caso, ove sorga contrasto in ordine al diritto a maggiorazione della retribuzione afferente a tale attività, affidata alla parte interessata l'allegazione del suddetto carattere della prestazione ed al giudice del merito la relativa valutazione. (V 3558/81, mass n 414172; (V 97/79, mass n 396162).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)