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Sez. L, Sentenza n. 3558 del 02/06/1981 (Rv. 414172 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESENZIONE DALL'ORARIO DI QUARANTA ORE SETTIMANALI FISSATO PER I DIPENDENTI DELLA R.A.I. - LIMITI EX ART 1 DEL RDL N 692 DEL 1923 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROLUNGAMENTO DI ORARIO - CONDIZIONI - CONTROLLO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414172-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ESENZIONE DALL'ORARIO DI QUARANTA ORE SETTIMANALI FISSATO PER I DIPENDENTI DELLA R.A.I. - LIMITI EX ART 1 DEL RDL N 692 DEL 1923 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROLUNGAMENTO DI ORARIO - CONDIZIONI - CONTROLLO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA.*

L'esenzione - a norma dell'art 12 del contratto collettivo 26 marzo 1972 dei registi, allestitori, assistenti alla regia e segretari di produzione, dall'orario di quaranta ore settimanali fissato (nei limiti di cui al primo comma dell'art 1 del RDL 15 marzo 1923 n 692) per i dipendenti della R.a.I. - non trova impedimento nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del suddetto decreto (che esclude l'applicabilita al personale addetto ai servizi pubblici delle Disposizioni che limitano l'orario di lavoro), tenuto conto che alla stregua dell'art 1 della legge 14 aprile 1975 n 103 in correlazione con gli artt 3 e 13 della stessa legge al predetto servizio pubblico attiene anche l'attivita di produzione dei programmi. Peraltro, la validita (in relazione all'art 1 del RDL n 692 del 1923) della norma collettiva anzidetta sussiste sempreche il prolungamento di orario previsto sia in diretta connessione con l'espletamento del pubblico servizio ed e quindi da escludere quando tale prolungamento sia invece in relazione a ragioni di carattere industriale o finanziario, salvo sempre il controllo del giudice in ordine alla ragionevolezza o meno della durata delle prestazioni lavorative, in rapporto alla tutela della salute e dell'integrita fisiopsichica del lavoratore (costituzionalmente garantita) e alle obiettive esigenze della attivita svolta. (V 97/79, mass n 396162; (V 67/76, mass n 378961; (V 101/75, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 26/03/1972, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 1 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)