Sez. L, Sentenza n. 3235 del 28/10/1974 (Rv. 371750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - CANCELLAZIONE DELL'ASSICURATO DAGLI ELENCHI NOMINATIVI - COMUNICAZIONE ALL'INPS DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - REVOCA DELLA PENSIONE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - CANCELLAZIONE DELL'ASSICURATO DAGLI ELENCHI NOMINATIVI - COMUNICAZIONE ALL'INPS DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - REVOCA DELLA PENSIONE - NECESSITA.*
Avuta notizia della cancellazione dell'assicurato dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli da parte del servizio contributi agricoli unificati, l'istituto nazionale della previdenza sociale non puo attendere l'esito del procedimento amministrativo eventualmente svolto dall'interessato, ma deve immediatamente revocare la pensione. Cio perche il provvedimento di cancellazione vincola l'INPS, indipendentemente dalla sua validita ed efficacia nei confronti dell'interessato, il quale ha i mezzi idonei per rinnovare l'atto viziato nei confronti dell'ente che lo ha emesso. (V 3'73, mass n 361735).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 7, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)