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Sez. 3, Sentenza n. 8875 del 28/11/1987 (Rv. 456229 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456229-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - NECESSITÀ.*

La disposizione prevista dall'art. 3 primo comma della legge 22 luglio 1966 n. 606, secondo cui il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto, non è stata abrogata né espressamente, né implicitamente della legge n. 203 del 1982 (nuova disciplina dei contratti agrari); di conseguenza tale contratto non può essere provato con testimoni neppure a termini del testo novellato dell'art. 421 cod. proc. civ. (V 2497/81, mass n 413279; (V 2681/75, mass n 376654; (V 1741/75, mass n 375381).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)