diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 18/02/2000 (Rv. 534099 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per miglioramenti - Rinuncia prima della cessazione del rapporto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534099-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

In tema di diritto dell'affittuario di un fondo rustico all'indennità per miglioramenti, addizioni e trasformazioni, l'articolo 17, secondo comma della legge n. 203 del 1982, nel prevedere che "le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto", comprende la possibilità di rinunciare all'indennità spettante per i miglioramenti anteriormente a tale cessazione, in quanto facente parte comunque della regolamentazione della "corresponsione" dell'indennità e in quanto integrante un diritto entrato nel patrimonio e quindi nella disponibilità degli affittuari, che ben possono rinunciarvi.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)