diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 16/11/2007 (Rv. 600324 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per miglioramenti - Rinuncia prima della cessazione del rapporto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600324-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

In tema di diritto dell'affittuario di un fondo rustico all'indennità per miglioramenti, addizioni e trasformazioni, l'art. 17, comma secondo, della legge n. 203 del 1982, prevedendo che "le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto", comprende la possibilità di rinunciare all'indennità spettante per i miglioramenti anteriormente a tale cessazione, in quanto facente parte comunque della regolamentazione della "corresponsione" dell'indennità e siccome integrante un diritto entrato nel patrimonio e, quindi, nella disponibilità degli affittuari, che ben possono rinunciarvi.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)