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Sez. 3, Sentenza n. 8729 del 31/05/2012 (Rv. 622734 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per miglioramenti - Rinuncia prima della cessazione del rapporto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622734-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all'indennità per i miglioramenti fondiari di cui all'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, purché essa sia stata stipulata con l'assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell'affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato art. 17 della legge n. 203 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)