Sez. 2, Sentenza n. 722 del 02/02/1979 (Rv. 396895 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - TERMINE PIU BREVE DI QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE DEL 1865 - DECORRENZA - DAL 28 OTTOBRE 1941 - SOSPENSIONE PER GLI EVENTI BELLICI - COMPUTABILITA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - TERMINE PIU BREVE DI QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE DEL 1865 - DECORRENZA - DAL 28 OTTOBRE 1941 - SOSPENSIONE PER GLI EVENTI BELLICI - COMPUTABILITA.*
A norma dell'art 252 disp att cod civ il nuovo termine di usucapione, essendo piu breve di quello stabilito dal codice precedente (venti anni invece di trenta), comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941, essendo fissato nel terzo libro del codice stesso, e, nel computo di esso, deve tenersi conto della sospensione disposta per gli eventi bellici. (Conf 1456/76, mass n 380179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252, Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)