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Sez. L, Sentenza n. 8294 del 10/04/2006 (Rv. 590790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apposizione del termine - Forma scritta " ad substantiam" - Situazioni di fatto giustificanti detta apposizione - Estensione - Esclusione - Indicazione nel contratto delle situazioni di fatto - Rilevanza - Possibilità di provare l'esistenza di diverse ragioni legittimanti l'assunzione a termine - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta "ad substantiam" è richiesta solo per l'apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, e non anche per le particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt. 1 e 2 della stessa legge, giustificano il ricorso al contratto a termine e la relativa proroga; tuttavia, se il datore di lavoro ha specificato nel contratto scritto di assunzione la fattispecie legittimante l'apposizione del termine, lo stesso, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede in tema di contratti, è vincolato a tale fattispecie e pertanto, a fronte di una contestazione della legittimità del termine, ha l'onere di provare la sussistenza della fattispecie legittimante indicata nel contratto di assunzione, essendogli preclusa la possibilità di invocare e di provare la sussistenza di altre fattispecie legittimanti non indicate (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un contratto a termine giustificato a fronte di incrementi di attività produttiva a carattere temporaneo, aveva ritenuto irrilevante la prova relativa alla sussistenza di difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)