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Sez. L, Sentenza n. 10607 del 19/07/2002 (Rv. 556013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Apposizione del termine - Forma scritta "ad substantiam" - Situazioni di fatto giustificanti detta apposizione - Estensione - Esclusione - Ingiustificata privazione del lavoratore della possibilità di addurre la illegittimità del contratto a termine per assenza di ragione giustificatrice - Configurabilità - Esclusione - Legittimazione del lavoratore a richiedere giudizialmente in tale ipotesi la nullità del contratto e la trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato - Sussistenza - Onere del datore di lavoro di provare i motivi giustificanti l'opposizione del termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA

A norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta "ad substantiam" è richiesta solo per l'apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, e non anche per le particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt. 1 e 2 della stessa legge, giustificano il ricorso al contratto a termine e la relativa proroga, senza che perciò il lavoratore sia privato della possibilità di addurre la illegittimità del contratto a termine per l'assenza della sua ragione legittimante, essendo allo stesso consentito richiedere in via giudiziaria la nullità del contratto e la trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato ed incombendo in questo caso al datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei motivi che ai sensi della citata legge n. 230 del 1962 legittimano il ricorso al lavoro a termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)