Sez. L, Sentenza n. 8903 del 13/04/2007 (Rv. 596173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apposizione del termine - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancata indicazione chiara ed univoca di detta apposizione - Conseguenza - Applicabilità della presunzione dell'inquadramento del contratto di lavoro come contratto a tempo indeterminato - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La legge n. 230 del 1962, in tema di disciplina del contratto a termine. dopo aver fissato, in via generale, la presunzione di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, stabilisce espressamente - all'art. 1, comma secondo - che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Peraltro, detta apposizione - ai fini della sua validità - deve risultare in maniera chiara ed univoca dal contratto di assunzione, dovendosi ritenere, in difetto, l'operatività della predetta presunzione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale, sulla base di una motivazione congrua e logica, era stato ritenuto che nel contratto di assunzione l'apposizione del termine non si evincesse in modo univoco a causa dell'adozione di espressioni contraddittorie contenute nel testo e, specificamente, in virtù dell'esplicito riferimento ad un'assunzione a tempo indeterminato ivi ricompresa, con la conseguenza che il contratto si sarebbe dovuto considerare stipulato, per l'appunto, a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)