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Sez. 3, Sentenza n. 22803 del 28/10/2009 (Rv. 609610 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Contratto di rimessaggio - Natura - Contratto misto e atipico - Configurabilità - Prestazione d'opera e deposito - Fondamento - Conseguenze - Esiguità del corrispettivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609610-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Il contratto misto e atipico di rimessaggio di un natante, in cui una parte si impegna a riparare la cosa ed a custodirla verso corrispettivo fino alla riconsegna, partecipa della natura del contratto di prestazione d'opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria dell'affidamento della "res" al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell'uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile. A tal fine, a nulla rileva l'esiguità del corrispettivo, rimesso all'autonoma valutazione delle parti, che connota, proprio per la sua presenza, il contratto come oneroso, con l'effetto che si applica la disciplina di cui all'art. 1766 cod. civ., senza che, al contrario, possa invocarsi l'operatività del regime normativo della locazione di cui all'art. 1571 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)