Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 19/07/2004 (Rv. 576438 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) | Impegno a tenere presso di sè una cosa determinata per la riparazione - Obbligo di custodia e di riconsegna - Sussistenza - Sottrazione della cosa - Responsabilità del depositario - Limiti - Fatto non imputabile - Rapina a mano armata - Configurabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI)
L'art. 1780 cod. civ. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, è senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)