Sez. 6, Sentenza n. 819 del 01/04/1970 Ud. (dep. 15/09/1970) Rv. 115356 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORI - DELEGA A COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORI - DELEGA A COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.*
Le norme antinfortunistiche contenute nel DPR 27 aprile 1955, n 547 e nel DPR 7 gennaio 1956, n 164, obbligano il datore di lavoro ad adottare le misure idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro, permettendogli peraltro di trasferire ai collaboratori, cui sia affidata la direzione dei lavori, l'adempimento dell'Obbligo di attuare le misure di prevenzione. In tal caso, alla responsabilita penale del datore di lavoro, per incidenti cagionati dalla omessa attuazione di dette misure, subentra quella del preposto alla direzione dei lavori, sempre che questa sia stata conferita a persona qualificata e tecnicamente idonea e che il datore di lavoro si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica. (V 112740, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)