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Sez. 4, Sentenza n. 6857 del 10/04/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149727 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO - IN ORDINE AI COMPITI AFFIDATI DALLA LEGGE IN VIA ESCLUSIVA AL DATORE DI LAVORO - NATURA SUSSIDIARIA DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149727-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO - IN ORDINE AI COMPITI AFFIDATI DALLA LEGGE IN VIA ESCLUSIVA AL DATORE DI LAVORO - NATURA SUSSIDIARIA DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

Se al preposto, che pure è un destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore, la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'Obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge. (V. Mass. N. 134267; (V. Mass. N. 132409; (V. Mass. N. 115356).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)