Sez. 3, Sentenza n. 18755 del 07/08/2013 (Rv. 627538 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE | Trattamenti pensionistici - Impignorabilità assoluta del "minimo vitale" - Pignorabilità della parte residua nei limiti del quinto - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)