Sez. L - , Sentenza n. 3648 del 07/02/2019 (Rv. 652883 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE | Crediti Inps - Compensazione - Trattamenti pensionistici - Calcolo della quota pignorabile - Al netto delle ritenute fiscali.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE
In caso di compensazione attuata dall'Inps, per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)