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Sez. 3 - , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021 (Rv. 660437 - 02)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE | Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici - Divieto ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660437-02

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE

La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)