Sez. 1, Sentenza n. 574 del 30/11/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203790 - 01
Pena - Ragguaglio tra pene diverse | Nuovi criteri di ragguaglio - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 402 del 1993 - Sanzioni sostitutiva - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Ragioni.
Pena - Ragguaglio tra pene diverse
Per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, per la sostituzione di quest'ultima con pena pecuniaria - per un reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge 5 ottobre 1993 n. 402 (che ha modificato l'art. 135 cod. pen. ed elevato a lire 75.000 per giorno l'importo da considerare ai fini del ragguaglio stesso) - deve applicarsi il parametro previsto dalla normativa esistente al momento della commissione del reato (cioè lire 25.000 per ogni giorno di pena detentiva), in quanto ogni norma concernente sanzioni penali è di natura sostanziale, cui è sempre applicabile il dettato del "favor rei" di cui all'art. 2 comma terzo codice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)