Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 05/12/1967 (Rv. 330520 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - POSSIBILITA DI SCELTA A FAVORE DEL PRIMO COSTRUTTORE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA ANCHE NELLA PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELL'OPERA - NECESSITA - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - IN GENERE - POSSIBILITA DI SCELTA A FAVORE DEL PRIMO COSTRUTTORE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA ANCHE NELLA PROSECUZIONE IN ALTEZZA DELL'OPERA - NECESSITA - LIMITI.*
Per il principio della prevenzione, vigente in materia edilizia, chi edifica per primo su fondo contiguo ad altro ha una triplice facolta alternativa, a) costruire sul confine b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice o quella maggiore distanza che, per ragioni varie di pubblico interesse, sia imposta dai regolamenti locali C)costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla meta di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che costruisce successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la meta del valore del muro del vicino, che diventera comune, ed il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica. Peraltro, colui che edifica per primo, una volta che nell'iniziare la costruzione, si sia giovato di una delle tre suddette facolta, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza della costruzione dell'edificio, alla scelta compiuta, di guisa che ogni parte dell'immobile, sia inferiore che superiore, risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, salvo il caso che il mutamento di siffatto criterio non apporti alcun pregiudizio al proprietario del fondo contiguo che voglia successivamente edificare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)