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Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 03/06/1991 (Rv. 472494 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamenti in ritardo di canoni scaduti - Subentro della curatela nella locazione - Esclusione della revocatoria.
Stato
decisa il 1991-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472494-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile per le necessità della sua impresa e, una volta fallito, la curatela sia subentrata nel rapporto a mente dell'art. 8 della legge fallimentare, i pagamenti dei canoni effettuati dal conduttore, ancorché in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, prima della dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, dovendosi escludere, con riguardo ad una valutazione unitaria del rapporto contrattuale, ogni presunzione di frode e di danno alla massa fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)