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Sez. 1, Sentenza n. 3983 del 27/02/2004 (Rv. 570624 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento canoni locazione immobiliare - Subentro del curatore nel contratto di locazione - Revocatoria fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570624-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il debitore "in bonis" abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile per le necessità della sua impresa e, una volta fallito, la curatela sia subentrata nel rapporto a mente dell'art. 80 legge fall., i pagamenti dei canoni eseguiti dal conduttore prima della dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, dovendosi escludere, con riguardo ad una valutazione unitaria del rapporto contrattuale, ogni presunzione di frode e di danno alla massa fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)