Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 03/12/1996 (Rv. 501003 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Definizione con provvedimento emesso in forma di sentenza - Natura di ordinanza non impugnabile - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
Nel caso in cui la liquidazione di onorari professionali di avvocato e procuratore sia stata fatta con decreto ingiuntivo e contro di esso sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., il provvedimento che definisce il giudizio, anche se emesso nella forma di sentenza, non perde la natura di ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 30 legge 13 giugno 1942 n. 794, con la conseguenza che esso è soggetto soltanto al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)