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Sez. 2, Sentenza n. 5949 del 15/06/1998 (Rv. 516471 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Definizione del procedimento - Con sentenza anziché con ordinanza - Conseguenze in tema di impugnazione - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516471-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

Nella ipotesi di liquidazione di onorari professionali di avvocato e procuratore per decreto ingiuntivo, e di conseguente opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il provvedimento che definisce il giudizio, benché emesso in forma di sentenza, conserva (art. 30 della legge n. 794 del 1942) la propria natura di ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che esso è soggetto soltanto al rimedio del ricorso straordinario per cassazione, e non anche a quello dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)